Codice Etico e di Condotta - A.S.D. Energy Blue Dance Academy

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Codice Etico e di Condotta

Associazione
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ENERGY BLUE DANCE ACADEMY
(Sede legale dell’Associazione in via G. Bollina n.9, Montecchio Precalcino (VI), 36030 – C.F. 91050940245)



 
CODICE ETICO E DI CONDOTTA
 
“A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE”

 
 
INTEGRAZIONE POLITICHE DI SAFEGUARDING: ai sensi dell’ art. 16 dlgs 39/2021, in base alle linee guida emanate P.G.S. Italia - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto al CONI, l’associazione si conforma e adotta le linee guida ed il Modello organizzativo di controllo dell’attività sportiva della P.G.S. Italia, nonché il Codici di Condotta P.G.S. Italia a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, il quale integrerà il seguente codice di condotta interno dell’associazione. Il responsabile interno è nominato nella figura della Dott.ssa Serena Cappellotto, socio dell’associazione e Psicologa dello sviluppo e dell’educazione, iscritta alla sezione A dell’albo dei psicologi del Veneto al numero 7927, quale associato/socio ed anche tesserato P.G.S. Italia con delibera del consiglio direttivo (verbale nr. 54 del 07 Settembre 2023), a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, il quale vigilerà anche in presenza, contro abusi, violenze e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs 36/21. Sarà in stretto contatto e collaborazione con il safeguarding officer della PGS Italia.
 

Art. 1 – PREMESSA
 
L'Associazione Sportiva Dilettantistica ENERGY BLUE DANCE ACADEMY (di seguito l'Associazione) opera nell’ambito sportivo della danza sportiva e di tutte quelle attività che possono portare un valore aggiunto alla crescita sportiva e sociale dell’individuo. L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo del 26/06/2023 verbale nr. 52 ha adottato il presente Codice Etico ed è suscettibile di successive modifiche ed integrazioni in funzione di circostanze interne o esterne alla società. Il Codice Etico ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i Destinatari dello stesso e sono pubblicati sul sito Internet dell’associazione.
 
L'Associazione riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.
 
L'Associazione ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.
 
Ogni Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione. Diritto fondamentale di ogni Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura. In caso di violazione delle norme previste per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, il regime sanzionatorio applicabile si differenzierà a seconda del ruolo che il soggetto riveste secondo quanto stabilito dal Regolamento Safeguarding” della PGS Italia.
 
 

Art. 2 – Il Codice Etico e di Condotta
 
Il Codice Etico e di Condotta (di seguito Codice) dell’Associazione reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno all’Associazione nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.
 

Art. 3 – I destinatari
 
Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:
 
-  dirigenti;
 
-  associati\tesserati\soci come da statuto;
 
-  staff tecnico\volontari;
 
-  atleti e chiunque svolga attività agonistica o sportiva;
 
-  genitori e accompagnatori degli atleti;
 
-  staff medico;
 
-  collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell’interesse dell’associazione;
 
-  sponsor.
 
Il Codice si applica comunque a tutti i tesserati\associati e a tutti coloro che lo sottoscrivono volontariamente.
 

Art. 4 – Efficacia e Divulgazione
 
L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice.
 
Copia del Codice è consegnata a tutti i soggetti destinatari sopraindicati, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all’uopo previste dall’Associazione. L’ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.
 
Il Codice esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.
 

Art. 5 - PRINCIPI GENERALI
 
I Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva non devono:
 
X discriminare e avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
 
X colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un’altra persona;
 
X avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
 
X agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
 
X avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
 
X agire in modi che possano essere abusivi;
 
X usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
 
X comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
 
X stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all’attività istituzionale.
 
X tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
 
X invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale;
 
X agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo
 
X discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.
 
 

Art. 5.1 Principi olimpici
 
I soggetti destinatari del Codice si impegnano ad assicurare nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la vigorosa osservanza dei valori olimpici, del rispetto delle leggi nazionali e sportive e dell’antidoping.
 
Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il doping, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.
 

Art. 5.2 Principio di legalità
 
I soggetti destinatari del Codice si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore sia le leggi della Repubblica Italiana, sia tutti i regolamenti promanati dalle Istituzioni sportive nazionali (organismi sportivi) e internazionali la cui associazione è affiliata. L’associazione adotta tale principio di legalità come inderogabile e i destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti. Chiunque abbia rapporti con l’associazione dovrà conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità; ciò comporta la necessità di conformare i propri comportamenti, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili. Il perseguimento degli interessi dell’ associazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza e onestà. I soggetti destinatari del Codice si impegnano a promuovere condotte di vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva e/o illecita in generale. L’ Associazione si riserverà di non porre in essere e/o risolvere i rapporti già in essere, nel rispetto delle normative applicabili, con i soggetti che non pongano in essere o cessino di porre in essere, un comportamento conforme al principio di legalità.
 

Art. 5.3 Principi di lealtà sportiva
 
I soggetti destinatari del Codice si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi del fair play sportivo. Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo. Si impegnano pertanto a denunciare la pratica di doping e altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.
 

Art. 5.4 Principio di non violenza
 
I soggetti destinatari del Codice non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualche modo incitino alla violenza o ne costituiscano apologia; devono altresì astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e morale dell’avversario nelle gare e nelle competizioni sportive.
 

Art. 5.5 Principio di non discriminazione
 
I soggetti destinatari del Codice devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’età, alla religione alle opinioni politiche.
 

Art. 5.6 Principio di tutela della persona
 
I soggetti destinatari del Codice si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona. Tutti i destinatari del codice, devono vigilare rigorosamente al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti; devono promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani sportivi, sia sul piano tecnico sportivo, sia favorendo e comunque non ostacolando la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno.
 
Tutti i destinatari del Codice,  devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli a presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.
 

Art. 5.7 Principio di responsabilità sociale
 
Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia, i soggetti destinatari del Codice si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.
 

Art. 5.8 Principio di imparzialità
 
I destinatari del Codice devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti in funzione dell’attività svolta nell’ambito sportivo.
 

Art. 5.9 Dovere di riservatezza
 
Tutti coloro che operano per conto dell’associazione sono tenuti a mantenere il più stretto e assoluto riserbo su tutte le informazioni relative all’associazione delle quali siano a conoscenza in virtù dell’attività svolta per l’associazione. In particolare sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate. In particolare il personale\volontari e i collaboratori dovranno:
 
1. acquisire e trattare solo le informazioni ed i dati necessari ed opportuni per le finalità direttamente riconducibili alla funzione svolta;
 
2. acquisire e trattare le informazioni ed i dati stessi solo all’interno di specifiche procedure;
 
3. conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
 
4. comunicare le informazioni ed i dati stessi nell’ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione dei superiori, comunque prevenendo l’eventuale dispersione degli stessi.;
 
5. assicurarsi che non sussistano i vincoli alla possibile divulgazione delle informazioni riguardanti i terzi collegati all’associazione da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso.
 
Non è, altresì, consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell’esercizio delle proprie funzioni, se non per scopi connessi con l’esercizio della propria attività professionale, utilizzare o diffondere informazioni privilegiate, manipolare o diffonderne di false.
 
Non è consentito l’accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalle prescrizioni interne.
 

Art. 5.10 Tutela della privacy
 
L’associazione si uniforma alle prescrizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali e sensibili. Con riguardo al trattamento dei dati personali, l’associazione si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto, esatto, pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell’interessato e mettendo in atto specifiche cautele volte ad informare ciascun dipendente e collaboratore incaricato del trattamento, sulla natura del trattamento, sulle sue modalità e sugli ambiti di comunicazione.
 

Art. 5.11 Conflitto di interessi
 
I destinatari del Codice sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
 
Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un’azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto del principio di imparzialità ed indipendenza, è necessario astenersi.
 
Pertanto, i destinatari del presente Codice devono:
 
a) rivelare tempestivamente un interesse personale in qualsiasi situazione che possa ragionevolmente essere considerata coinvolta in un conflitto di interesse;
 
b) astenersi dal prendere o influenzare decisioni che comportino un guadagno personale o familiare o una vasta popolarità;
 
c) astenersi dal fornire favori ingiustificati a terze parti o associati o tesserati.
 
 

Art. 5.12 Abuso d’ufficio
 
Nessuno deve abusare del ruolo rivestito, né porre in essere atti contrari al proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto per interessi personali o di terzi.
 
Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.
 

Art. 6 – L'Associazione
 
L’Associazione s'impegna a:
 
-  operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
 
-  diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico.
 

L'Associazione, inoltre, garantisce che:
 
-  tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani sono qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età;
 
-  la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e giovani, assumono un ruolo primario e quindi l’impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all’età, è adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto.
 
 

I Tesserati devono:
 
- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri Tesserati;
 
- astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 
- garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 
- impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati nei percorsi educativi e formativi;
 
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
 
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
 
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
 
- collaborare con gli altri Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
 
- segnalare senza indugio al Responsabile Interno situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
 
 

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:
 
- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati, specie se minori;
 
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati, specie se minori;
 
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, specie se minori;
 
- promuovere un rapporto tra Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
 
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
 
- impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
 
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
 
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
 
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;
 
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
 
- segnalare senza indugio al Responsabile dell’Affiliato/Ente aggregato e/o il Safeguarding Officer della PGS Italia situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
 
 

Gli atleti devono:
 
- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco
 
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
 
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
 
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
 
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
 
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
 
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
 
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
 
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
 
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Officer della PGS Italia;
 
- segnalare senza indugio al Responsabile dell’Affiliato/Ente aggregato e/o il Safeguarding Officer della PGS Italia situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
 
 

Art. 7 – I Dirigenti
 
I dirigenti dell’Associazione s'impegnano inoltre a quanto indicato all’art 6 del seguente codice etico:
 
-  adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice;
 
-  rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
 
-  adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;
 
-  rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.
 

Inoltre i dirigenti, in qualità di garanti del Codice, hanno il compito di:
 
-  divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
 
-  pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
 
-  esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice;
 
-  procedere alla periodica revisione del Codice.
 
 

Art. 8 – Lo Staff Tecnico\Volontari
 
Gli allenatori, i volontari e gli istruttori devono inoltre a quanto indicato all’art 6 del seguente codice etico, tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell’ambito sportivo che educativo, e devono  trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e
 
che sono il fondamento stesso dello Sport. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s'impegnano a:
 
-  comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
 
-  promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play;
 
-  non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate;
 
-  rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
 
-  rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
 
-  agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all’autonomia, all'autoresponsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale;
 
-  creare un’atmosfera e un ambiente piacevoli, anteponendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
 
-  trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;
 
-  sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.
 
 

Art. 9 – Gli Atleti/Associati/Praticanti/Tesserati
 
Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva e sociale devono inoltre a quanto indicato all’art 6 del seguente codice etico, perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s'impegnano a:
 
-  onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
 
-  rifiutare ogni forma di doping;
 
-  rispettare i compagni di squadra, lo staff tecnico e quello medico;
 
-  rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente;
 
-  tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato.
 

Art. 10 – I Genitori degli Atleti/Associati/Praticanti/Tesserati
 
I genitori  e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono inoltre a quanto indicato all’art 6 del seguente codice etico, tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell’avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori s'impegnano a:
 
-  non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
 
-  accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
 
-  astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori;
 
-  incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
 
-  rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.
 
 

Art. 11 – Lo Staff Medico
 
Lo staff medico (qualora richiesto e costituito in virtù delle necessità delle attività sportive) si impegna a :
 
- vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l’organismo e facendosi carico nel contempo di una penetrante azione educativa;
 
- garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione;
 
- valorizzare le naturali potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti;
 
- non somministrare sostanze alteranti o dopanti.
 
 

Art. 12 - Cultura della sicurezza e tutela della salute
 
L’associazione si impegna a garantire un ambiente conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, professionale, di volontariato, la salute e la sicurezza di tutti. Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni associativi. Ciascun destinatario del presente Codice deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o altre sostanze che sortiscano analogo effetto, e di consumare tali sostanze nel corso delle attività organizzate dall’associazione o all’interno delle sedi associative. L’associazione si impegna a far rispettare nei luoghi\sedi associative il divieto di fumo di cui all’art. 51 della Legge 16.01.2003 n.3. Tutti i destinatari, nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, degli altri membri dell’associazione e dei terzi.
 

Art. 13 - Contrasto alla violenza di genere, alle molestie e agli abusi
 
I Destinatari del presente Codice dovranno astenersi ed impegnarsi a prevenire ogni forma di molestia, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
 

Art. 13.1 - Molestie e Abusi
 
Le persone soggette al Codice dovranno pertanto astenersi da ogni forma di molestie e abusi, siano essi sessuali, fisiche o psicologiche, che si verifichino isolati o in combinazione o che consistano in un incidente singolo o in una serie di incidenti, di persona o online (tra cui, ma non limitatamente, ai social media) e in particolare da qualsiasi forma di abuso di autorità, per es. dall’uso improprio di una posizione d’influenza, potere o autorità nei confronti di un’altra persona. L’abuso può anche assumere la forma di negligenza. Ai fini della presente disposizione:
 
-“abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
 
-“abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
 
-“molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
 
-“abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 
-“negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
 
-“incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
 
-“abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
 
- “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
 
-“comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
 
-“ la violenza di genere”, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
 
-“ nonnismo (c.d. “hazing”)”, ossia ogni condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;
 
- “l’abuso dei mezzi di correzione”, ossia l’oltrepassare i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento dell’organismo sportivo;
 
Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 del modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva dell’associazione, ovvero È da intendersi vietata ogni altra condotta che possa pregiudicare il mantenimento di un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.
 

Art. 13.2 - NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL’ATTIVITÀ CON I MINORI
 
 
Quando si svolge attività con i minori è necessario:
 
- organizzare l’attività in modo tale da minimizzare i rischi;
 
- essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori;
 
- consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l’accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
 
- ottenere e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;
 
- astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
 
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore;
 
- comunicare e condividere con il Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
 
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato minore, anche mediante social network;
 
- interrompere senza indugio ogni contatto con il Tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile dell’Affiliato/Ente aggregato e/o il Safeguarding Officer della PGS Italia;
 
- garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;
 
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza;
 
- comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con i tecnici e gli altri soggetti frequentatori il sodalizio e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
 
- valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
 
- mantenere un elevato profilo personale e professionale;
 
- trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
 
- incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.
 
 

Art. 13.3 - Segnali di disagio e malessere dei minori
 
 
A titolo esemplificativo, sono considerati indicatori di disagio e malessere:
 
! cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d’umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva;
 
! disturbi dell’alimentazione;
 
! segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;
 
! ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l’attività fluviale;
 
! una ferita per la quale la spiegazione non sembra plausibile;
 
! il minore che descrive quella che potrebbe apparire un’azione di abuso che lo abbia coinvolto;
 
! diffidenza nei confronti di allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;
 
! trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.
 
 

La presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da sé la prova della presenza di un abuso, violenza o molestia. Tali elementi devono essere valutati anche tenendo in conto delle condotte tipiche dei minori connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, quali quelle della preadolescenza ed adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento repentini sono condotte che si manifestano molto spesso in assenza di abuso, violenza e/o molestia.
 
 

Art. 13.4 - PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI
 
Il sodalizio quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
 
 

Art. 13.5 - COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE
 
Tutti i Tesserati devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliato/Ente aggregato (contatto: Dott.ssa Serena Cappellotto email: energybluedance@gmail.com pec: energybluedance@pec.it ) o al Safeguarding Officer della PGS Italia (segreteria@pgsitalia.org ).
 
Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Officer della PGS Italia.
 
In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio.
 
 

Art. 13.6 - RISERVATEZZA
 
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliato/Ente aggregato e il Safeguarding Officer della PGS Italia sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento Safeguarding della PGS Italia. L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
 

Art. 14- Sistema di controllo interno e modello organizzato
 
L’associazione riconosce l’importanza di dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno quale strumento che possa assicurare la verificabilità e conoscibilità delle operazioni associative, il rispetto delle leggi e delle procedure sportive\associative e quelle degli organismi sportivi in genere, la gestione ottimale ed efficiente e l’accuratezza e completezza dei dati sportivi, gestionali, contabili e finanziari.
 
L’associazione adotta e si conforma applicando e rispettando il modello organizzato e di controllo della P.G.S. Italia (Polisportive Giovanili Salesiane, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I), alla quale è affiliata. Il responsabile interno per la prevenzione ed il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs 36/21, con particolare attenzione alla tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, è la Dott.ssa Serena Cappellotto contattabile all’indirizzo email: energybluedance@gmail.com o pec: energybluedance@pec.it . Il responsabile delle politiche di Safeguarding di riferimento è il Safeguarding Officer delle Polisportive Giovanili Salesiane: https://www.pgsitalia.org/safeguarding/
 
Tutti i Destinatari del Codice, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono tenuti a partecipare attivamente al fine di attuare un efficace sistema di controllo interno provvedendo altresì al continuo miglioramento dello stesso.(*)
 

Art. 15- MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE
 
Chiunque svolga a qualunque titolo la propria attività a favore dell’associazione è tenuto a conoscere il Codice e le norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni. Ciascun destinatario deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice, nel momento di costituzione del rapporto con l’associazione. Chiunque sia stato coinvolto o che abbia osservato un presunto incidente di molestie o abusi o di comportamento contrario al presente codice etico può presentare una dichiarazione di reclamo contro il presunto colpevole inviando la segnalazione tramite email certificata (PEC) all’indirizzo: energybluedance@pec.it o raccomandata all’indirizzo della sede legale: via G. Bollina 9, 36030, Montecchio Precalcino (VI) – ITALIA.
 
 

Art. 15.1- Vigilanza in materia di attuazione del Codice
 
Il consiglio direttivo avrà il compito  in relazione al Codice di:
 
• monitorare sull’applicazione, il rispetto e la diffusione del Codice da parte dei soggetti interessati;
 
• valutarne la necessità di revisione;
 
• ricevere le segnalazioni di chiarimenti o violazioni e valutarne i contenuti;
 
• adottare, ove necessario, i provvedimenti del caso ovvero inoltrare ogni più opportuna segnalazione agli Organi di Giustizia Competenti
 

Art. 15.2 – Azioni Disciplinari
 
Eventuali violazioni e sanzioni del presente Codice da parte di chiunque saranno valutati dal Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l'azione disciplinare da intraprendere.
 
Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:
 
- richiamo verbale non ufficiale, nei casi  di mancanze di minore entità (*);
 
- richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
 
- sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;
 
- espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice.
 
Ogni tipo di decisione adottata sarà comunicata al diretto interessato.
 
 

Art. 16 - NORMA DI CHIUSURA
 
Oltre al contenuto delle norme\articoli sopra indicati dovrà ritenersi contrario al presente Codice ogni comportamento che nel caso concreto violi i principi in esso richiamati.

 
(*) a questa sanzione possono fare ricorso direttamente, senza ricorrere all'intervento del Consiglio Direttivo / Comitato dei Garanti, anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani. un genitore o comunque un qualunque adulto presente a fatti avvenuti durante attività sociali che vanno in contrasto con il presente codice è tenuto ad intervenire in prima persona e decidere in base alle indicazioni sopra fornite di porre il problema al Consiglio Direttivo.
 

Luogo e Data: Sarcedo (VI), 07/09/2023
 

Rev.0: Verbale Consiglio Direttivo nr. 52 del 26 Giugno 2023, pagina 3, punto 8.
 
Rev.1: Verbale Consiglio Direttivo nr. 54 del 07 Settembre 2023, pagina 3, punto 4.

 
Presidente: Baù Luciano
Vice Presidente: Testolin Giuditta
Segretario: Serena Cappellotto

PER RICHIEDERE COPIA ORIGINALE DEL CODICE DI CONDOTTA, SCRIVERE A: ENERGYBLUEDANCE@GMAIL.COM

 
Copyright 2023. All rights reserved, A.S.D. Energy Blue Dance Academy. Cell. 392-5524591. Email: energybluedance@gmail.com. Tutte le attività sono riservate ai soli associati. Sede Legale via G.Bollina 9, Montecchio Precalcino (VI), 36030
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