Regolamento Interno - A.S.D. Energy Blue Dance Academy

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Regolamento Interno

Associazione
 REGOLAMENTO INTERNO
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ENERGY BLUE DANCE ACADEMY
(Sede legale dell’Associazione in via G.Bollina 9, Montecchio Precalcino (VI), 36030 – C.F. 91050940245)

 
PARTE GENERALE
 
 
Art. 1 – MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
 
Come da Statuto, tutti coloro che desiderino fare parte dell’associazione, potranno presentare debita domanda, compilando il modulo di ammissione a socio (ovvero associato). L’ammissione a socio diventerà effettiva, solo a seguito della delibera del Consiglio Direttivo e il rilascio della tessera associativa. Il socio ammesso è tenuto al pagamento della quota associativa (sociale) annuale, tramite la quale potrà di anno in anno rinnovare la sua qualifica a socio. La qualifica a socio o il rinnovo della qualifica a socio per gli anni successivi al primo anno di ammissione, si perfeziona quindi con il pagamento della quota associativa annuale. La quota associativa annuale e la relativa qualifica a socio hanno durata 1 anno associativo, calcolate sull'anno sportivo associativo delle attività istituzionali svolte dall’associazione (detto anche stagione sportiva associativa), ovvero dal 1° settembre di ogni anno solare (anno in essere) fino al 31 agosto dell'anno solare successivo, e può coincidere con la stagione sportiva (o anno sportivo) dell'ente/federazione di affiliazione dell'associazione. Il non pagamento della quota associativa annuale può diventare motivo di cancellazione del membro dal libro soci secondo le disposizioni all' articolo 21 dello statuto e nelle modalità e tempi previsti in esso. Per completare l’iscrizione occorre inoltre, per chi svolgerà attività sportive istituzionali organizzate dall’associazione, presentare il certificato medico sportivo non agonistico o agonistico a seconda del tipo di attività sportiva praticata. Come da Statuto, L’ associazione è tenuta all’affiliazione presso almeno un Ente o una Federazione riconosciuta dal CONI. Il socio sarà inoltre tesserato almeno ad un Ente o una Federazione alla quale l’associazione è affiliata, con relativa polizza assicurativa.
 
 

Art. 2 – CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
 
 
Per prendere parte alle attività sportive istituzionali, pena la sospensione della pratica dell’attività sportiva stessa:
 
 
1-Si deve essere in possesso di idonea certificazione medico sportiva agonistica/non agonistica in corso di validità sulla base delle vigenti norme federali sanitarie, di quelle sportive del CONI, suoi organismi sportivi e della FMSI, ovvero in base alla legge in materia di tutela sanitaria e certificazione medica in essere, nonché di allegarla alla domanda di tesseramento/ammissione o consegnarla (se non già fatto) di persona ad un dirigente/responsabile incaricato dell’associazione;
 
 
2-Si deve rinnovare la idonea certificazione medico sportiva agonistica/non agonistica in caso di scadenza durante l’anno (stagione) sportivo in essere, entro la scadenza della stessa e di consegnarla (se non già fatto) di persona ad un dirigente/tecnico dell’associazione;
 
 
3-La mancata consegna della certificazione sopra citata nei punti 1 e 2, nei modi e nei tempi indicati, comporterà la sospensione immediata di tutte le attività sportive istituzionali (allenamenti, corsi di avviamento allo sport, ecc…) nei confronti del praticante. Le attività perse per tale circostanza, senza giustificato motivo, non saranno recuperabili.
 
 
Praticanti di attività sportive non agonistiche:
 
Regolamentata dal D.M. 24/04/2013, . Legge 9 agosto 2013 n.98  art 42 bis, legge 20 ottobre 2013 nr. 125 art 10-septies, D.M. 8 agosto 2014 e s.m, circolare CONI del 10 giugno 2016.
 
Per chi svolge attività non finalizzata al mondo agonistico è sufficiente consegnare (anche fotocopia) il certificato medico sportivo non agonistico. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di certificazione medico sportiva e disposizioni CONI / FMSI. Ai sensi del D.M. 28 febbraio 2018 , è soppresso l’obbligo del certificato medico sportivo ai bambini dai 0-6 anni, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra. Inoltre, la certificazione di idoneità sportiva è subordinata alle direttive e normative/delibere dell’organismo sportivo di affiliazione.
 
 
Praticanti di attività sportive agonistiche:
 
Regolamentata dal Decreto ministeriale del 18 febbraio 1982 e s.m. Per chi svolge attività finalizzata al mondo agonistico è necessario consegnare il certificato medico sportivo agonistico originale (no fotocopia). La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo agonistico è rilasciata dal medico specialista in medicina dello sport, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di certificazione medico sportiva e disposizioni CONI / FMSI. Inoltre, la certificazione di idoneità sportiva è subordinata alle direttive e normative/delibere dell’organismo sportivo di affiliazione.
 
 
Praticanti di attività Ludico-Motoria e Ricreativa: per tale attività non è richiesta la certificazione medica come da normative regionali e ministeriali vigenti. Legge 9 agosto 2013 n.98 e s.m. Inoltre, la certificazione di idoneità sportiva è subordinata alle direttive e normative/delibere dell’organismo sportivo di affiliazione.
 
 

Art. 3 – QUOTA E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
 
 
a) La quota associativa annuale, (ovvero la quota di iscrizione/adesione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione per la prima volta o di partecipazione/rinnovo della qualifica (ovvero qualità) a socio, dei già Soci, così da beneficiare dei diritti ad essa connessi),  sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Come da Statuto articolo 25, l’associazione si affilia almeno ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o una federazione sportiva riconosciuta dal CONI e si conforma ai loro statuti, norme e regolamenti. In questo, la quota Associativa annuale include anche il tesseramento sportivo all’ ente di promozione sportiva o alla federazione sportiva di tipo non agonistico o divulgazionale, per chi prenderà parte ad attività sportiva non agonistica regolamentata dal CONI. La quota associativa annuale ha validità di dodici mesi calcolati sull’ anno sportivo associativo, che inizia il 1° settembre di ogni anno solare (anno in essere) e scade il 31 agosto dell'anno solare successivo. L'adesione all' associazione (o il rinnovo della qualifica di associato per i già soci)  può anche iniziare in qualsiasi momento - decorre però la data di convalida della pratica – e scade sempre il 31 agosto successivo. La quota associativa annuale non include invece le quote specifiche di tesseramento a enti/federazioni sportive integrative richieste con la domanda di tesseramento/ammissione di natura agonistica, in quanto tali quote variano a seconda del tipo di tesseramento sportivo agonistico richiesto: “Esempio per la F.I.D.S., federazione Italiana di danza sportiva: Tesseramento Agonistico di Classe C, B, o A, ecc.”.
 
 
b) Il contributo associativo per sostenere le attività istituzionali (allenamenti, corsi di avviamento allo sport, attività ludico-motorie e ricreative, ecc…), che l’associazione organizza è inteso a socio e sarà richiesto all’inizio dell’attività istituzionale (o all’inizio di ogni ciclo periodico dell’attività istituzionale) prescelta.
 
 

Art. 4 – RECUPERO E DURATA DELLE LEZIONI/SEDUTE DI DIDATTICA/ALLENAMENTO
 
La durata di ogni lezione/seduta di didattica/allenamento è determinata in base alla tipologia di attività istituzionale svolta (allenamenti, corsi di avviamento allo sport, ecc…) e per ogni anno (stagione) sportivo, sarà valutata la situazione e le modalità di possibili recuperi delle lezioni/sedute delle attività istituzionali. Le lezioni/sedute delle attività istituzionali perse non sono comunque cumulabile e recuperabili negli anni (stagioni) sportivi successivi a quello in essere e qualora venisse attivata solo una lezione/seduta di didattica/allenamento alla settimana per una determinata attività istituzionale (o suoi cicli periodici), sarà prevista almeno una lezione/seduta di recupero alla fine di tale attività istituzionale (o suoi cicli periodici).
 
 

Art. 5 – COMUNICAZIONE AI SOCI
 
Tutte le comunicazioni ai soci avverranno nel rispetto dello statuto, attraverso l’affissione in bacheca nella sede legale e nelle sedi operative/di allenamento in cui vengono svolte le attività, e/o tramite posta elettronica (email: energybluedance@gmail.com o pec: energybluedance@pec.it), sms certificati, chat (es. WhatsApp, Telegram) o altro strumento su richiesta del socio stesso o adottato in via ufficiale dall’associazione stessa o a seconda e quanto previsto dallo statuto associativo stesso. Le convocazioni delle assemblee dei soci e iniziative di particolare rilievo, saranno pubblicate anche sul sito internet dell’associazione. Il sito internet, recapiti telefonici e contatti e-mail dell’associazione, sono indicati nella domanda di ammissione a socio.
 
 

Art. 6 – INTEGRAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SOCIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
 
Nell’ ispirare le norme sull'ordinamento interno a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati attraverso una disciplina uniforme del rapporto, possono partecipare ed esprimere il voto alle assemblee sociali , sia ordinarie che straordinarie,  gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale per l’anno in essere; ed Il socio minorenne in regola con il pagamento della quota associativa annuale, può partecipare ed esprimere il voto venendo rappresentato da un genitore (o dall’esercente la potestà parentale) maggiorenne per suo conto, purché non abbia già tra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale, un genitore (o l’esercente la potestà parentale).
 
 
 

RIMBORSI SPESE a PIÈ di LISTA (RIMBORSI ANALITICI/DOCUMENTATI e CHILOMETRICI)
 
 
PREMESSA
 
 

Parte del regolamento interno che disciplina i rimborsi spese a piè di lista (analitico/documentato e indennità chilometriche) che l'associazione riconoscerà ai propri associati (collaboratori, volontari, atleti, dirigenti, tecnici, …) che dovessero effettuare trasferte in nome e per conto dell'associazione stessa tenendo conto di quanto segue:
 

a-I rimborsi spese a piè di lista, devono essere erogate nell’ambito di trasferte poste in essere nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e limitatamente a gare, concorsi ed eventi sportivi organizzati direttamente dall’ organismo sportivo di affiliazione, oppure stage, corsi di formazione e aggiornamento di qualsiasi natura purché funzionali all’attività sportiva dilettantistica e sua gestione\organizzazione. Ricordando che per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (Interpretazione autentica stabilita dall’articolo 35, comma 5, del D.L. 207/2008 e come si evince dalla circolare del Ministero del Lavoro n.37 del 2014), a codesta parziale deroga e limitatamente ai volontari e collaboratori, interni o esterni, a titolo esemplificativo e non restrittivo: “Istruttori e Tecnici Sportivi, Insegnanti, Formatori, Maestri”, sarà consentito a costoro richiedere il rimborso spese chilometriche nei limiti e modalità successivamente indicate per il raggiungimento dell’ ordinaria sede di allenamento\servizio purché essa sia sita al di fuori del territorio comunale di residenza del volontario\collaboratore stesso;
 

b-Per richiedere i rimborsi spese a piè di lista, le trasferte (gare, concorsi, eventi sportivi, stage, corsi di formazione e aggiornamento di qualsiasi natura funzionali all’attività sportiva dilettantistica) dovranno essere funzionali al raggiungimento del luogo ove si svolgerà l’attività ed essere funzionali all’ attività sportiva dilettantistica e devono essere effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza dell’associato e distanza più di 10 Km (Chilometri) dalla ordinaria sede di allenamento\servizio, fatta eccezione per i possibili rimborsi spesa chilometrici dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (come al comma precedente), limitati ai volontari\collaboratori per il raggiungimento dell’ ordinaria sede di allenamento\servizio, purché essa sia sita al di fuori del territorio comunale di residenza del volontario\collaboratore stesso, i quali saranno calcolati dalla dimora abituale (residenza o domicilio fiscale) del  volontario\collaboratore fino all’ ordinaria sede di allenamento\servizio;
 
 
c-Per le indennità chilometriche dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto propri e non quelli forniti dall’associazione ed in modalità di carpooling. Quando non fosse possibile il carpooling, le modalità non condivise di trasporto tramite mezzo proprio dovranno essere deliberata ed approvata dal consiglio direttivo.
 
 
d-L’ interessato dovrà personalmente fare richiesta di rimborso spese compilando l’apposito modulo di domanda di rimborso spese dell’associazione e fornendo tutta l’idonea documentazione per la richiesta di rimborso.
 
 
e-L’ ordinaria sede di allenamento\servizio è riferita al luogo in cui l’associato (es: atleta, istruttore e tecnico) trascorre la maggior parte del tempo nel prestare la propria opera o svolgere l’allenamento.
 
 

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA
 
Affinché sia possibile rimborsare le spese effettivamente sostenute dagli associati (collaboratori, volontari, atleti, dirigenti, tecnici, …) è necessario che il Consiglio Direttivo autorizzi preventivamente la trasferta attraverso un apposito verbale da riportare nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo avrà il compito di accertare la disponibilità finanziare messa a disposizione dall’ associazione, per poter erogare i rimborsi prima di autorizzarli. Qualora la disponibilità finanziaria dell’associazione non fosse in grado di sostenere l’erogazione dei rimborsi in relazione al numero delle richieste pervenute, quest’ultimi non saranno autorizzati o l’erogazione potrà essere proporzionalmente diminuita nel rispetto delle somme totali messe a disposizione dall’ associazione.
 
 

ART. 8 - ECONOMICITÀ DELLE SPESE DI VIAGGIO
 
Sarà consentito chiedere il rimborso delle spese di viaggio (fatta eccezione a quanto esposto all’ articolo 12) entro il limite massimo del 50% del totale spese sostenute, ove effettuate in aereo/nave in classe turistica, in treno di norma in 2^ classe (con l’eccezione del vagone letto), sui mezzi pubblici e, quando questi ultimi non siano idonei, in taxi, dietro presentazione di regolare documento di viaggio in originale.
 
 

ART. 9 - ECONOMICITÀ DELLE SPESE DI VITTO
 
Nei casi in cui la missione non permetta il rientro per il pranzo, sarà consentito chiedere il rimborso del pasto di pranzo entro il limite massimo di € 15 (se l’impegno dura un’intera giornata lo stesso vale per il pasto della cena).
 
 

ART. 10 - ECONOMICITÀ DELLE SPESE DI ALLOGGIO
 
Nei casi in cui la missione necessiti il pernottamento, sarà consentito chiedere il rimborso per spese alberghiere entro il limite massimo di € 50 per notte (inclusa la collazione, B&B o pernotto e prima collazione).
 
 

ART. 11 - GIUSTIFICATIVI DI SPESE ACCETTATI
 
Sono accettati e devono essere allegati alla richiesta di rimborso in originale i seguenti giustificativi di spesa:
 
•       fatture;
 
•       ricevute fiscali intestate o scontrini fiscali sottoscritti, con indicazione dei dati (ivi compreso il codice fiscale) di chi che ha sostenuto la spesa;
 
•       biglietti di trasporto aerei intestati, ferroviari (ove possibile, intestati) o per servizi pubblici di linea;
 
•       ricevute taxi o parcheggio;
 
•       pedaggi autostradali che attestino il transito.
 
 

ART. 12 - INDENNITÀ CHILOMETRICHE.
 
Sarà consentito chiedere il rimborso delle spese di viaggio chilometriche, entro il limite massimo del 50% del totale spese sostenute, solo a queste condizioni:
 
 
•       per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto, in modalità carpooling (Quando non fosse possibile il carpooling, le modalità non condivise di trasporto tramite mezzo proprio dovranno essere deliberata ed approvata dal consiglio direttivo);
 
 
•       se le attività sono effettuate al di fuori del territorio comunale ove risiede o ha la dimora abituale l'associato (non ha rilevanza invece dove ha sede legale o operativa l'Associazione);
 
 
•       se sono quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle ACI (Automobile Club d’Italia) di riferimento.
 
 

ART. 13 - MODALITÀ DI RICHIESTA ED EROGAZIONE DEI RIMBORSI
 
La richiesta di rimborso va redatta compilando il modulo preposto da richiedere al segretario dell’associazione o ad un membro del direttivo. I rimborsi saranno erogati esclusivamente in modalità tracciabile (assegno, bonifico bancario, ecc.) – Nessun rimborso sarà effettuato in contanti. Non sono ammessi rimborsi spese forfetari di nessuna natura e di nessun tipo.
 
 

SAFEGUARDING
 
 

Art. 14 - MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
 
 
In virtù delle leggi sportive vigenti e del dlgs 36/2021 e art. 16 dlgs 39/2021 e successive modifiche, nonché delle linee guida degli organismi sportivi del CONI, l’associazione ha provveduto all’ adozione dei modelli organizzativi e di controllo, nonché codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale in modo conforme a quello del proprio Ente di affiliazione di riferimento: PGS Italia, nel rispetto delle sue linee guida, nonché prevenzione e gestione dei rischi e contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni. A titolo esemplificativo e non restrittivo: “Tutela dei diritti : decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati; rimozione degli ostacoli che impediscano l’espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo; prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori; rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva”.
 
L’associazione, in merito alle linee guida dell’organismo sportivo, pone in essere la prevenzione e gestione dei rischi, con l’adozione di una serie di misure, strumenti quali a titolo esemplificativo e non restrittivo:
 
a)L’adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva;
 
b)L’adozione di adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
 
c)L’adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall’Affiliata;
 
d)La predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l’accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
 
e)L’adozione di adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
 
f)L’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile dell’affiliata e il Safeguarding Officer;
 
g)L’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
 
h)L’adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall’Ente di affiliazione in materia di safeguarding;
 
i)L’adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall’Ente di affiliazione;
 
j)L’adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo: i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); ii. viaggi, trasferte e pernotti; iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.
 
k)Qualsiasi altra indicazione prevista dalle linee guida dell’organismo sportivo di riferimento al safeguarding.
 
 

Il responsabile interno associativo alle politiche di Safeguarding, nella figura della Dott.ssa Serena Cappellotto, Psicologa iscritta alla sez. A nr. 7927 dell’ Albo degli Psicologi del Veneto e membro e associato a codesta associazione, è contattabile all’indirizzo email: energybluedance@gmail.com pec: energybluedance@pec.it .
 
 
L’associazione, in virtù del punto g), ossia l’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati, nonchè degli altri punti complementari ad esso o per esso congiunti/collegati, pone l’assistenza richiesta attraverso esclusivamente personale professionale qualificato.
 
 

DISPOSIZIONI FINALI
 
 

Art. 15 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO
 
Qualsiasi modifica o richiesta di modifica del regolamento interno dovrà essere deliberata\approvata dal consiglio direttivo e successivamente approvata\ratificata dall’assemblea dei soci, come previsto dallo statuto associativo e nel suo rispetto normativo\giuridico.
 
 

Luogo e Data: Sarcedo (VI), 17/11/2023
 
 

 
 
Il Consiglio Direttivo

Ultimo Aggiornamento: Sarcedo (VI), 17/11/2023, Verbale nr. 61 c.d.
Presidente: Baù Luciano
Vice Presidente: Testolin Giuditta
Segretario: Serena Cappellotto

PER RICHIEDERE COPIA ORIGINALE DEL REGOLAMENTO, SCRIVERE A: ENERGYBLUEDANCE@GMAIL.COM

 
Copyright 2023. All rights reserved, A.S.D. Energy Blue Dance Academy. Cell. 392-5524591. Email: energybluedance@gmail.com. Tutte le attività sono riservate ai soli associati. Sede Legale via G.Bollina 9, Montecchio Precalcino (VI), 36030
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