Statuto in Vigore dal 24/10/2023 - A.S.D. Energy Blue Dance Academy

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Statuto in Vigore dal 24/10/2023

Associazione > Statuto
STATUTO IN VIGORE DAL 24/10/2023
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ENERGY BLUE DANCE ACADEMY
(Sede legale dell’Associazione in via G.Bollina 9, Montecchio Precalcino (VI), 36030 – C.F. 91050940245)


 
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
 
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
 
ENERGY BLUE DANCE ACADEMY
 
Del 24/10/2023 ORE 20:30 (come da verbale del C.D. nr. 57 Del  08/10/2023)
 
(Sede legale in via G. Bollina n.9, Montecchio Precalcino (VI), 36030 – C.F. 91050940245)
 
Seconda Convocazione
 

Verbale nr. AS-17
 
Oggi 24/10/2023 alle ore 20:30 presso la sede di allenamento, in Via Santa Maria, nr. 84, Comune di Sarcedo (VI) CAP 36030, si è riunita in seconda
 
convocazione, come da avviso avvenuto a norma di legge e di statuto, l’assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

 
Ordine del Giorno
 
1- Approvazione nuovo statuto associativo;

2- Varie ed eventuali.

Il Presidente incaricato dall’ assemblea, Luciano Baù, prende la parola per dichiarare che ha constatato la presenza di un numero di Soci atto a poter deliberare sul precitato Ordine del Giorno e, quindi, l’assemblea è dichiarata formalmente valida. Dopo questo chiama a redigere il presente verbale il Segretario dell’Associazione, Serena Cappellotto, il quale accetta tale incarico.
 
Al termine della seduta, il verbale, che viene redatto a pc sarà letto a tutti i partecipanti, in modo che possano chiedere eventuali modifiche, per poi essere stampato e firmato dal Presidente, Vicepresidente e dal Segretario in ogni pagina e dai presenti sul foglio firme delle presenze. Terminate le operazioni preliminari il Presidente dichiara valida l’Assemblea Straordinaria dei Soci e apre la seduta al punto uno all’ Ordine de Giorno spiegando che, in base alle nuove norme stabilite dal D.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, è necessario approntare delle modifiche allo statuto associativo, e per questo inizia a dare lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto. Dopo la lettura, ed un breve ma esaustivo dibattito, si delibera di approvare, all’unanimità dei presenti per voto palese ad alzata di mano, come nuovo statuto dell’associazione lo statuto allegato al presente verbale contrassegnato come “Allegato A”. L’assemblea dei soci approva all’unanimità il nuovo statuto “Allegato A” con maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.  Punti salienti del nuovo statuto “Allegato A” sono:
 
1-    L’Associazione è costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D.lgs. 36/2021, attualmente l’associazione è senza personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi del D.lgs. 39/2021 art.14;
 
2-    L’Associazione ha sede legale in via G. Bollina n.9 in Montecchio Precalcino (VI), 36030. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi. Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente nella prima Assemblea dei Soci, senza che questo costituisca modifica del presente Atto e Statuto, ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti;
 
3-     L’Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto di cui fa parte integrante lo Statuto Associativo che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell’Art.148 del TUIR, il D.Lgs.36/2021, il D.Lgs.39/2021 e successive integrazioni e modificazioni delle norme citate. Lo Statuto Associativo viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente verbale (“allegato A”);
 
4-    Sono Organi Sociali: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
 
5-   La durata e gli scopi dell’Associazione, le condizioni per l’ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell’Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto associativo (detto anche statuto sociale) allegato al presente verbale;
 
6-   La quota associativa annuale (ovvero la quota di iscrizione/adesione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione per la prima volta o di partecipazione/rinnovo della qualifica (ovvero qualità) a socio, dei già Soci, così da beneficiare dei diritti ad essa connessi), sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. La qualifica a socio o il rinnovo della qualifica a socio per gli anni successivi al primo anno di ammissione, si perfeziona quindi con il pagamento della quota associativa (sociale) annuale. La quota associativa annuale ha validità di 12 mesi, calcolate sull'anno sportivo associativo delle attività istituzionali svolte all’associazione (detto anche stagione sportiva), ovvero dal 1° settembre di ogni anno solare (anno in essere) fino al 31 agosto dell'anno solare successivo, e può coincidere con l'anno sportivo (o stagione sportiva) dell'ente/federazione di affiliazione dell'associazione. L'adesione all' associazione (o il rinnovo della qualifica di associato per i già soci) può anche iniziare in qualsiasi momento - decorre però la data di convalida della pratica – e scade sempre il 31 agosto successivo. La quota associativa annuale può includere anche la quota di tesseramento sportivo con l'organismo sportivo di affiliazione. Non sono ammessi Soci temporanei;
 
7-    L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell’anno successivo;
 
8-    Il Consiglio Direttivo in carica è così composto:
 
- Presidente: Baù Luciano nato a Thiene (VI) il 03.07.1979 <dati personali minimizzati in respetto al GDPR regolamento Europeo (UE) n. 2016/679>;

- Vicepresidente: Testolin Giuditta nata a Breganze (VI) <dati personali minimizzati in respetto al GDPR regolamento Europeo (UE) n. 2016/679>;
 
- Segretario: Cappellotto Serena nata a Thiene (VI) <dati personali minimizzati in respetto al GDPR regolamento Europeo (UE) n. 2016/679>;.
 
Essi accettano le rispettive cariche.
 

9-     Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti C.O.N.I. / C.I.P. e/o Federazioni Nazionali riconosciute C.O.N.I. Le spese del presente verbale, conseguenti e dipendenti da esso, sono a carico dell’Associazione stessa.
 
 
Punto due all’ordine del giorno: Altro non essendoci da discutere la seduta viene chiusa alle ore 21:30 previo lettura, stampa, approvazione e firma del presente verbale e del suo “Allegato A”, ovvero il nuovo statuto associativo. Il presidente, Luciano Baù, si farà carico di registrare presso l’agenzia delle entrate entro e non oltre il 31 dicembre 2023, il nuovo statuto associativo (contrassegnato come “Allegato A”, allegato al presente verbale) come previsto Decreto Legislativo n.120 del 29 agosto 2023 (che integra e modifica i decreti legislativi 28 febbraio 2021, nr. 36, 37, 38, 39 e 40 "Riforma dello Sport").
 
 

Presidente:    Baù Luciano
 
Vicepresidente: Testolin Giuditta
 
Segretario:  Cappellotto Serena
 
                            
Allegato A

STATUTO
 
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
 
ENERGY BLUE DANCE ACADEMY
 

TIPOLOGIA, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
 

Articolo 1)   È costituita un’associazione del tipo: associazione sportiva dilettantistica, non riconosciuta, senza fini di lucro, di durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.7 comma 1 lettera d). Detta associazione è costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D.Lgs.36/2021. Attualmente l’associazione è senza personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi del D.Lgs.39/2021 art.14.
 

Articolo 2)    L’associazione sportiva dilettantistica viene denominata: Associazione Sportiva Dilettantistica ENERGY BLUE DANCE ACADEMY (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.7 comma 1 lettera a).
 

Articolo 3)    L’Associazione ha sede legale in via G. BOLLINA n. 9 in Montecchio Precalcino (VI), C.A.P. 36030 ed a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente nella prima Assemblea dei Soci, senza che questo costituisca modifica del presente Atto e Statuto, ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
 

Articolo 4)    L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
 

OGGETTO SOCIALE
 

Articolo 5)    Sono scopi principali dell’Associazione:
 
- l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.7 comma 1 lettera b);
 
- promuovere, sviluppare e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva di base e dilettantistica in genere con particolare finalità ed interesse per alcune Discipline Sportive riconosciute dal C.O.N.I. / C.I.P. : << -Discipline della Ginnastica, quali, a titolo esemplificativo e non restrittivo: Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness (a titolo esemplificativo e non restrittivo: attività motoria finalizzata al benessere in particolare rivolta alla terza età), Ginnastica Aerobica, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Ginnastica per tutti, Ginnastica Acrobatica, Parkour, Trampolino Elastico;- Discipline della Danza Sportiva, quali, a titolo esemplificativo e non restrittivo: Le Danze Latine (Latino-Americane), le Danze Caraibiche, il Liscio Unificato e Sala (Ballo da Sala), le Danze Argentine, le Danze Coreografiche (Choreo-graphic Dance), l’ Urban Dance, le Danze Standard, la Danza Moderna e Contemporanea, le Danze Folk e il Liscio Tradizionale, la Danza Classica >>. Queste discipline, oltre a discipline ed attività ad esse collegate e propedeutiche, saranno praticate attraverso le varie metodiche e stili diversi, oggi diffusi nel moderno mondo sportivo;
 
- organizzare attività sportive dilettantistiche e di base in genere: attività sportive, attività formative, attività di didattica, corsi di formazione, centri estivi sportivi, didattica in presenza e online per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, seminari, gare, competizioni, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni, concentramenti, corsi di formazione per la pratica e la diffusione degli sport praticati, sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto.
 

Articolo 6)     Sono attività secondarie e strumentali agli scopi stabili e principali dell’Associazione (nei limiti del D.Lgs.36/2021 art.9 e successive integrazioni e modifiche):
 
- promuovere e favorire le attività ludico – motorie, di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere;
 
- promuovere, diffondere e praticare di ogni attività motoria e/o sportiva anche se non riconosciuta come disciplina del C.O.N.I. / C.I.P.;
 
- promuovere e partecipare ad eventi come manifestazioni fieristiche, sagre, feste, gare, competizioni, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni, corsi di formazione e seminari per attività motoria e/o sportiva anche se non riconosciuta come disciplina del C.O.N.I. / C.I.P e per attività ludico – motorie, di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto;
 
-  promuovere, diffondere e praticare di ogni attività culturale, di turismo sociale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra Soci;
 
-  istituire di centri estivi ed invernali con finalità motorie, di base e/o sportive, culturali, ricreative e del tempo libero;
 
-  curare l’edizione e la diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
 
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, potrà inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
 
- gestire centri benessere o fisioterapici;
 
-  porre in essere operazioni di natura commerciale di ogni tipo in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività di pubblicità e sponsorizzazioni propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore;
 
-  gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell’Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;
 
-  vendere articoli sportivi.
 

Articolo 7)    Per poter realizzare sia gli scopi stabili e principali, sia le attività secondarie e strumentali, l’Associazione potrà avanzare proposte agli Enti sportivi, associazioni, attività commerciali e non, Enti pubblici e scolastici per un’ adeguata programmazione sportiva sul territorio ed essa potrà svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi.
 

STATUTO, AFFILIAZIONE, C.O.N.I., R.A.S.
 

Articolo 8)     L’Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni anche da quelle contenute nel presente Statuto che rispecchia e rispetta, tra le altre, le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell’Art.148 del TUIR, il D.Lgs.36/2021, il D.Lgs.39/2021 e successive integrazioni e modificazioni delle norme citate.
 

Articolo 9)     Si stabilisce che l’Associazione si affilia ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e/o ad una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme, Regolamenti e Direttive accettando e rispettando eventuali provvedimenti da loro presi nei confronti dell’associazione e/o di uno o più suoi tesserati; si conforma inoltre alle norme ed alle direttive dello stesso C.O.N.I. e del C.I.P. accettando e rispettando eventuali provvedimenti presi dallo stesso C.O.N.I. / C.I.P. nei confronti dell’associazione e/o uno o più dei sui tesserati; riconosce e si conforma alle Norme, Regolamenti e Direttive del Ministero per lo Sport e al Registro delle Attività Sportive (RAS) oltre che a tutte le disposizioni di legge in ambito sportivo nonché a tutte le disposizioni emanate a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie ed a presidio della lotta alla violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, ai sensi del D.Lgs.39/2021 art. 16 (Safeguarding). La stessa è riconosciuta ai fini sportivi adeguandosi e applicando le norme contenute nel D.Lgs.36/2021 art.10.
 

Articolo 10)  L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni Sportive - Enti di promozione sportiva – C.O.N.I. / C.I.P. stesso, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti e Federazioni dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. L’Associazione richiederà ai predetti Enti e Federazioni, se necessario e se richiesto dalle loro Norme, Regolamenti e/o Statuti, le necessarie licenze sportive e/o autorizzazioni per la partecipazione alle loro gare, eventi, stage, seminari, giornate didattiche, prove pratiche, allenamenti, raduni, concentramenti, eventi didattici, eventi sportivi, eventi formativi.   
 

SOCI
 

Articolo 11)   Il numero dei Soci (ovvero Associati) è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.
 

Articolo 12)   Per essere ammessi a Socio (detto anche Associato) è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli Organi Sociali e ad eventuali Regolamenti Interni.
 

Articolo 13)   Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni deve essere fatta tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice civile (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.16 comma 1).
 
Il minore che abbia compiuto l’ età prevista dal D.Lgs.36/2021 art.16 comma 2 e s.m. non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso (come emanato dal D.Lgs.36/2021 art.16 comma 2 e s.m.).
 
I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.16 commi 3 e 4).
 
Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 

Articolo 14)   La validità della qualità (ovvero qualifica) di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato, anche verbalmente, e si considera tacitamente ratificata senza bisogno di apposita Assemblea e dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All’atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno associativo (12 mesi); Non sono ammessi Soci temporanei. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. La qualifica a socio o il rinnovo della qualifica a socio per gli anni successivi al primo anno di ammissione, si perfeziona quindi con il pagamento della quota associativa (detta anche quota sociale) annuale. La quota associativa annuale ha validità di 12 mesi, calcolate sull'anno sportivo associativo delle attività istituzionali svolte dall’associazione (detto anche stagione sportiva), ovvero dal 1° settembre di ogni anno solare (anno in essere) fino al 31 agosto dell'anno solare successivo, e può coincidere con l'anno sportivo (o stagione sportiva) dell'ente/federazione di affiliazione dell'associazione. L'adesione all' associazione (o il rinnovo della qualifica di associato per i già soci) può anche iniziare in qualsiasi momento - decorre però la data di convalida della pratica – e scade sempre il 31 agosto successivo. La quota associativa annuale può includere anche la quota di tesseramento sportivo con l'organismo sportivo di affiliazione. La quota associativa annuale (ovvero la quota di iscrizione/adesione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione per la prima volta o di partecipazione/rinnovo della qualifica a socio, dei già Soci, così da beneficiare dei diritti ad essa connessi), sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
 

Articolo 15)   Nel caso la domanda venga respinta in modo motivato, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa (periodo di osservazione), l’interessato potrà presentare ricorso a tale mancata accettazione o per meglio dire espulsione del Socio, sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria.
 

Articolo 16)   Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
 

Articolo 17)   Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
 

Articolo 18)   Sono Soci (ovvero associati) tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa e risultati, inoltre, in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante, con un solo voto alle Assemblee Sociali. Le modalità associative e il rapporto associativo sono disciplinati in modo uniforme e volti a garantire l’effettività del rapporto medesimo, in modo che ciascun associato sia titolare di uguali diritti. Lo status di Associato non crea diritti di partecipazione monetaria; le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi.
 

Articolo 19)   Tutti i Soci sono uguali e sono tenuti, senza discriminazione alcuna:
 
-  al pagamento della tessera associativa (ovvero tessera sociale);
 
- al pagamento delle eventuali quote e contributi associativi o sociali annuali (come ad es. la quota associativa annuale), o contributi associativi o sociali periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
 
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi o sociali straordinari.
 

Articolo 20)   Tutti i Soci sono uguali e hanno gli stessi diritti, senza discriminazione alcuna, in particolare:
 
-     Il diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie;
 
-     il diritto a partecipare alle attività associative (con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo);
 
-     il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
 
-     il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto consuntivo;
 
-    il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali (il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età);
 
-   il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.15 comma 2).
 
Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto (Codice civile art. 320) nell’ Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, che esercita la patria potestà genitoriale, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 13.
 

Articolo 21)   I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:
 
-  dimissioni volontarie;
 
-  quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
 
-  quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote Associative (Sociali) senza giustificato motivo;
 
-  quando, con la loro condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l’Associazione, destabilizzano la normale vita associativa del sodalizio;
 
-  quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
 
La radiazione verrà deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il Socio ed il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea dei Soci. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota associativa di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.
 

SOCI VOLONTARI
 

Articolo 22)   Il Socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività dell’ associato (detto anche socio) volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalle norme e dall’Associazione (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.29).
 

Articolo 23)   È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità’ civile verso i terzi i volontari, in capo all’Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
 

LAVORATORI
 

Articolo 24)   I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi del D.Lgs.36/2021 art.25 secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
 
-  Ai lavoratori subordinati si applicano le disposizioni del D.Lgs.36/2021 artt. 26, 34 e 35;
 
-  ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica il D.Lgs.36/2021 art.37;
 
-  ai rapporti di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per questi si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 
-  l’attività di lavoro sportivo può essere oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell’articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
 
-  l’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi del D.Lgs.36/2021 art.30;
 
-  sono ammesse le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario e rispettando gli artt. 22 e 23 del presente statuto.
 

PATRIMONIO SOCIALE
 

Articolo 25)   Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
 
- dalle quote e contributi associativi;
 
- dai contributi, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, successioni, elargizioni di Soci, Associazioni, di terzi o Enti pubblici o privati;
 
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
 
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
 
- da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali;
 
- da eventuali fondi di riserva.
 
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o beni che costituiscono il  patrimonio della Associazione durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (come previsto dal TUIR art.148 comma 8 lettera a).
 

Articolo 26)   Le somme versate, per la tessera associativa o sociale, per le quote e contributi associativi o sociali, non sono rimborsabili in nessun caso.
 

RENDICONTO ECONOMICO
 

Articolo 27)   Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.7 comma 1 lettera f).
 

Articolo 28)   L’Associazione è senza fini di lucro, eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.8 comma 1).
 
È vietata, ripetiamo con ulteriore chiarezza, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.8 comma 2).
 
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Si applica il D.lgs. 112/2017 art.3 comma 2 ultimo periodo, e comma 2-bis.
 

ORGANI SOCIALI
 

Articolo 29)   L'ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.    
 

Articolo 30)   Sono Organi Sociali: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.
 

ASSEMBLEE DEI SOCI
 

Articolo 31)   Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie.
 
La convocazione delle Assemblee dei Soci Ordinarie o Straordinarie deve contenere l’indicazione del luogo di svolgimento, il giorno e l’ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
 
La convocazione delle Assemblee dei Soci Ordinarie o Straordinarie avverrà minimo 8 giorni prima della riunione mediante una o più metodiche idonee decise dal Consiglio Direttivo che potranno essere: affissione di avviso nelle sedi dell’ Associazione o comunicazione agli associati mediante lettera o e-mail (al recapito risultante dal libro degli associati) o pubblicazione nel sito internet istituzionale o nei social network associativi, o altre metodiche considerate idonee allo scopo.
 

Articolo 32) L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per:
 
-  l’approvazione del rendiconto economico e finanziario;
 
-  la discussione sull’attività svolta;
 
-  la programmazione delle attività future;
 
-  l’elezione del Consiglio Direttivo nell’anno di scadenza dello stesso nominando il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissando le mansioni eventuali degli altri eventuali consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
 
L’Assemblea Ordinaria può essere convocata anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario per la delibera di seguito quanto esposto:
 
-  approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
 
-  eleggere il Consiglio Direttivo (tutto o in parte in caso di dimissioni di uno o più componenti);
 
-  revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 
-  approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
 
-  approvare gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
 
-  deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e regolamenti interni;
 
-  deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
 

Articolo 33)   L’Assemblea Straordinaria è convocata:
 
-  ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
 
-  ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
 
L’assemblea Straordinaria discute e delibera gli argomenti all’ordine del giorno proposti dal Consiglio Direttivo o dai Soci che hanno fatto richiesta di convocazione.
 

Articolo 34)   In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
 

Articolo 35)   Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti maggiorenni che abbiano la qualifica di Socio. Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente Articolo 13.
 

Articolo 36)   L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
 

Articolo 37)   Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’artt. 37 e 38 del presente Statuto.
 

Articolo 38)   Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo / rinnovo di una o più cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto o il cambio della sede sociale/legale, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
 

VIDEO ASSEMBLEE DEI SOCI
 

Articolo 39)   È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
 

Articolo 40)   In tutti i casi è necessario che:
 
-  debbano essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
 
-  vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 
-  venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 
-  venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
 
-  sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 
-  sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 
-  vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenienti possono affluire.
 
In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
 

CONSIGLIO DIRETTIVO.
 

Articolo 41)   Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei Soci che nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri eventuali consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. È riconosciuto al Consiglio Direttivo di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.
 
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea.
 
È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo (amministratori) di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.11 comma 1).
 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
 
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono, di norma, completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’ espletamento dell’incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
 
Se deliberato dall’Assemblea dei Soci tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui al D.lgs. 36/2021 art.8 comma 2 fermo restando le presunzioni di cui al D.Lgs.112/2017 art.3 comma 2 ultimo periodo.
 

Articolo 42)   Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;
 

Articolo 43)   Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 
-  redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;
 
-  assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
 
-  decidere la quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi;
 
-  redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci (rispettando le normative di legge e gli articoli 27 e 28 del presente statuto);
 
-  fissare le date di prima e seconda convocazione, il luogo, di svolgimento l’odine del giorno e la metodologia di convocazione delle Assemblee dei Soci Ordinarie da indire almeno una volta all’anno (rispettando le normative di legge e l’articolo 31 del presente statuto);
 
-  fissare le date di prima e seconda convocazione, il luogo, di svolgimento, l’odine del giorno e la metodologia di convocazione delle Assemblee dei Soci Straordinarie ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci (rispettando le normative di legge e l’articolo 31 del presente statuto);
 
-  decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea dei Soci (rispettando le normative di legge e l’articolo 28 del presente statuto);
 
-  redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
 
-  adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
 
-  deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
 
-  favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione;
 
-  rendere edotti i soci, con idonee forme di pubblicità, sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulle delibere delle Assemblee dei Soci Ordinarie o Straordinarie, sui bilanci e rendiconti;
 
-  incaricare, anche verbalmente: Tecnici, Istruttori, Allenatori, Responsabili di Settore;  
 
-  deliberare su aperture o estinzioni di prestiti, mutui, investimenti, obbligazioni e, più in generale, tutte le linee di credito;
 
-  assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.
 
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
 

PRESIDENTE
 

Articolo 44)   Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.7 comma 1 lettera c).
 
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, fin da subito Conti Correnti.
 
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni delle Assemblee Sociali e quelle del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
 
In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
 

Articolo 45)   Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.7 comma 1 lettera g). In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più fini sportivi e/o ad altra associazione con finalità sportive analoghe a questa (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.7 comma 1 lettera h).
 

DISPOSIZIONI FINALI
 

Articolo 46)   Per qualunque controversia che sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.
 

Articolo 47)   Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

 
 
Letto, confermato e sottoscritto in SARCEDO (VI), il 24 OTTOBRE 2023.
 
 

Presidente:   Baù Luciano
 
Vicepresidente: Testolin Giuditta
 
Segretario:   Cappellotto Serena

PER RICHIEDERE COPIA ORIGINALE DELLO STATUTO, SCRIVERE A: ENERGYBLUEDANCE@GMAIL.COM

 
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